La Console Generale d’Italia risponde
Il “diritto” di voto è una delle manifestazioni più evidenti del diritto alla partecipazione politica, riconosciuto dal Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite nel 1966, che all’art. 25 recita: “Ogni cittadino ha il diritto (… omissis…): b) di votare e di essere eletto (… omissis…)
Ben venti anni prima, nel 1946, la nostra Costituzione aveva già sancito e protetto il diritto di voto, definendolo peraltro, sin dall’inizio della nostra esperienza repubblicana, un “dovere civico”. Il secondo comma dell’art. 48 legge infatti: “(… omissis) Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. (… omissis)”.
Le modalità di espressione di tale diritto-dovere sono state tuttavia di natura diversa tra gli/le italiani/e residenti in Italia e quelli/e residenti all’estero, fino al 6 gennaio 2002, data di entrata in vigore della legge n. 459 del 27 dicembre 2001 sulle “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”. La previgente disciplina prevedeva che l’esercizio del diritto di voto per gli/le italiani/e residenti all’estero iscritti/e nelle liste elettorali nel loro Comune di residenza, avvenisse esclusivamente rientrando in Italia. Sebbene fossero concesse alcune agevolazioni di viaggio, di fatto quell’impianto giuridico ha limitato – per oltre 5 decenni – molti/e italiani/e residenti all’estero nell’esercizio di quest’essenziale manifestazione della cittadinanza, in un certo senso ‘discriminando’ chi abitava fuori dai confini nazionali, soprattutto a grande distanza dalla madrepatria.
Il voto all’estero per corrispondenza: una grande conquista politica
La legge costituzionale n.1 del 17 gennaio 2000 apporta una fondamentale «Modifica all’articolo 48 della Costituzione concernente l’istituzione della circoscrizione Estero per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero». È il primo tassello che permette il graduale compimento di questo epocale progresso politico, accolto nel novato terzo comma dell’art.48, che recita: “La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. ..(… omissis…).”
L’esercizio del voto per corrispondenza – nei Paesi le cui condizioni lo permettano, come qui in Canada – è dunque una conquista preziosa per l’effettiva partecipazione degli/le italiani/e residenti all’estero alla vita politica del nostro Paese.
Affinché il voto per corrispondenza (cioè tramite il sistema postale) possa avvenire in maniera efficace è fondamentale che ciascun/a elettore/trice mantenga aggiornato il proprio indirizzo, oltre alla propria situazione anagrafica, presso il Consolato Generale.
La legge prevede anche che l’elettore/trice iscritto/a all’AIRE possa esercitare il proprio diritto di voto in Italia previa comunicazione di tale scelta (opzione), da esercitare per ogni singola consultazione elettorale/referendaria.
Chi vota all’estero?
I/le cittadini/e italiani/e iscritti/e all’AIRE nonché gli/le elettori/trici temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche a patto che abbiano fatto pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita scelta (opzione) per il voto all’estero entro un termine previsto (19 agosto 2020). Lo stesso vale per i/le familiari conviventi, qualora non iscritti/e all’AIRE.
Oggetto del Referendum 2020
Il referendum popolare confermativo del prossimo 20-21 settembre chiede all’elettorato di approvare (SÌ) o meno (NO) il testo della legge di riforma della Costituzione dell’ottobre 2019 recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari».
Ai sensi dei vigenti articoli 56 e 57 della Costituzione oggi fanno parte del Parlamento 630 Deputati/e e 315 Senatori/trici, di cui rispettivamente 12 e 6 eletti/e nella circoscrizione Estero. La legge costituzionale propone di ridurre tale numero a 400 Deputati/e e 200 Senatori/trici, di cui rispettivamente 8 e 4 eletti/e nella circoscrizione Estero. Si passerebbe dunque dalle attuali 945 a, eventualmente, 600 unità.
La legge di revisione costituzionale si propone infine di fissare a un massimo di 5 il numero dei/lle Senatori/trici nominati/e a vita, modificando l’art. 59 della Costituzione.
In cosa consiste il “plico elettorale”?
Si tratta di una busta contenente il seguente materiale elettorale:
1) scheda elettorale;
2) certificato elettorale;
3) busta piccola bianca;
4) busta grande preaffrancata, riportante l’indirizzo prestampato del Consolato Generale;
5) foglio informativo con le istruzioni per il voto.
Quando e come si vota?
Il voto per corrispondenza potrà avvenire sin da subito, una volta ricevuto il proprio plico. Il 28 agosto scorso abbiamo consegnato a Canada Post il materiale destinato all’elettorato di questa circoscrizione. I plichi saranno dunque in cammino per arrivare nelle case degli/lle aventi diritto.
L’elettore/trice vota per corrispondenza direttamente dal proprio domicilio. Esprime il voto tracciando un segno (una croce o una barra) sul rettangolo della scheda contenente la risposta prescelta (SÌ o NO), esclusivamente con una penna con inchiostro di colore nero o blu. Dopo aver votato, dovrà:
- piegare la scheda elettorale e inserirla nella busta piccola bianca, che va chiusa accuratamente;
- inserire la busta piccola chiusa (contenente la scheda votata) nella busta più grande già affrancata e recante l’indirizzo del Consolato Generale, insieme al tagliando elettorale, che sarà stato staccato dal certificato elettorale, lungo la linea tratteggiata;
- chiudere accuratamente la busta grande già affrancata e spedirla al più presto al Consolato Generale, poiché dovrà arrivare tassativamente entro le ore 16:00 di martedì 15 settembre 2020.
La busta piccola, la scheda e il tagliando elettorali non dovranno recare alcun segno di riconoscimento e sulla busta preaffrancata non dovrà essere riportato/a il/la mittente. Secondo il richiamato art. 48 della Costituzione “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.” Per questo va ricordato che è fatto divieto di votare più volte, pena le sanzioni previste in materia.
Cosa si deve fare se non si è ricevuto il plico entro il 6 settembre?
A partire dal 6 settembre 2020, si potrà chiedere un duplicato presso il Consolato Generale, preferibilmente scrivendo a: montreal.elettorale@esteri.it
Buon voto a tutti/e!
La vostra Console Generale,
Silvia Costantini