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15:40pm29 Settembre 2020 | mise à jour le: 29 Settembre 2020 à 15:40pmReading time: 4 minutes

Cittadinanza italiana. Acquisto per ius matrimonii: come avviene?

Cittadinanza italiana. Acquisto per ius matrimonii: come avviene?
Photo: Foto Archivio C. I.

La Console Generale d’Italia risponde

Dopo aver trattato, la volta scorsa, il riconoscimento della cittadinanza ius sanguinis, questa settimana analizziamo la procedura di acquisto a seguito di matrimonio o unione civile (ius matrimonii).

La legge n. 91/1992 “Nuove norme sulla cittadinanza” è l’impianto giuridico di riferimento in tema di cittadinanza a cui è seguito, un paio di anni più tardi, il “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana” (D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) nonché una serie di altri atti normativi.

 

Cosa dice la norma?

L’art. 5 della legge n. 91/1992 – come ora novato dall’art. 1 della legge n. 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) recita:

– al comma 1 ” Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.”

al comma 2 “I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi”>.

Ai sensi di questo articolo, quindi, il/la coniuge – straniero/a o apolide – di cittadino/a italiano/a può acquistare la nostra cittadinanza quando, a seguito del vincolo matrimoniale, risieda legalmente in Italia da almeno due anni, oppure tre anni, qualora residente all’estero. In presenza di figli/e nati/e o adottati/e dai coniugi, i termini si riducono rispettivamente a 12 e 18 mesi.

 

Chi adotta i provvedimenti in materia di concessione della cittadinanza ius matrimonii?

Dal combinato disposto del novato art. 7.1. della legge n. 91/1992 e dell’art. 1 del citato D.P.R. n. 362, i provvedimenti in materia di concessione della cittadinanza ai/lle cittadini/e stranieri/e coniugi di cittadini/e italiani/e residenti in Italia vengono presi dai/lle Prefetti/e competenti per territorio in relazione alla residenza del/la richiedente. La stessa competenza diventa del/la Capo/a del Dipartimento per le Libertà e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno ove la coppia risieda all’estero.

 

Quali sono le condizioni per inoltrare l’istanza di cittadinanza per matrimonio/unione civile?

Il vincolo matrimoniale deve permanere fino alla conclusione del procedimento. Nel caso di coppie residenti all’estero l’atto di matrimonio/unione civile dovrà essere stato previamente registrato presso il Comune italiano di iscrizione AIRE.

 

Quali sono i passaggi per inoltrare l’istanza di cittadinanza ius matrimonii?

La domanda deve essere presentata direttamente dal/la richiedente attraverso questo portale del Ministero dell’Interno: https://cittadinanza.dlci.interno.it.

In particolare, il/la richiedente dovrà:

  1. registrarsi sul citato portale;
  2. richiedere un modulo di domanda;
  3. compilare <@Ri>online <@$p>la domanda, utilizzando le credenziali d’accesso ricevute;
  4. trasmettere la propria domanda compilata, in formato elettronico, allegandovi le scansioni dei documenti richiesti (il cui elenco è reperibile anche sul sito del Consolato Generale). Per agevolare questa operazione, sul portale del Ministero dell’Interno è disponibile un apposito manuale per l’utente.

Dopo aver trasmesso la domanda, la documentazione in originale dovrà essere depositata presso il Consolato Generale, previo appuntamento.

 

Il requisito di accertata conoscenza della lingua italiana

La legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 ha introdotto l’obbligo di un’adeguata conoscenza della lingua italiana per chi richiede la cittadinanza per ius matrimonii.

L’interessato/a dovrà presentare un Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), attestata e rilasciata da un ente certificatore riconosciuto idoneo. Questo requisito, in vigore dal 4 dicembre 2018, è ora diventato condicio sine qua non, cioè condizione indispensabile per la concessione della cittadinanza ai sensi del citato art. 5 della legge n. 91/1992.

Vi aspetto al prossimo approfondimento, dedicato alla procedura di riacquisto della cittadinanza perduta.

 Con molti cordiali saluti,

 La vostra Console Generale,

Silvia Costantini

 

 

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