La Console Generale d’Italia risponde
Questa settimana analizziamo come si riacquista la cittadinanza italiana perduta a seguito dell’acquisto di una cittadinanza straniera per naturalizzazione, ad esempio canadese.
So che questo tema riveste massimo interesse per la copiosa porzione della popolazione canadese di ascendenza italiana che risiede in questa circoscrizione consolare. Si tratta di circa 353.000 canadesi che si sono dichiarati/e di origine italiana al censimento del 2016. Di loro, quasi 327.000 – circa il 93% del totale – sono residenti nella sola provincia del Québec.
In questa materia va ricordato che, fino al 15 agosto 1992, l’acquisto volontario di una cittadinanza straniera a seguito di naturalizzazione comportava la perdita della cittadinanza italiana.
Il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze: una conquista della legge n. 91/1992.
Con la vigente legge sulla cittadinanza è stata ottenuta un’enorme conquista per la società italiana. A partire dal 16 agosto 1992, sua data di entrata in vigore, l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina più la perdita di quella italiana, a meno che il/la concittadino/a non vi rinunci formalmente (ex art. 11) e fatte salve eventuali disposizioni di accordi internazionali. Da quella data viene così garantito il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.
Questa rivoluzione copernicana avrebbe potuto creare una situazione iniqua in una materia tanto importante, quanto delicata e vicina al cuore e ai sentimenti degli/lle italiani/e nel mondo. Per questo il legislatore ha – non inopinatamente – contemplato una procedura semplificata per il riacquisto della cittadinanza da parte di chi l’avesse perduta perché naturalizzato/asi cittadino/a straniero/a e risiedesse all’estero.
Il riacquisto della cittadinanza italiana tra il 16.08.1992 e il 31.12.1997
Il legislatore aveva previsto il riacquisto tramite “semplice dichiarazione” da rendere presso la sede consolare di riferimento entro il 31.12.1995. Il termine fu poi esteso per i successivi due anni, fino al 31.12.1997, dato il numero di persone interessate ad avvalersi di questa possibilità. Si narra infatti che a Montréal migliaia di oriundi/e facessero lunghe file per poter presentare la dichiarazione e tornare così ad essere italiani/e. Coloro che non riuscirono ad avvalersi di quella opportunità ne serbano ancora oggi un enorme rammarico, di cui mi fanno spesso partecipe.
Come si riacquista la cittadinanza italiana oggi?
A partire dal 1 gennaio 1998 bisogna fare riferimento all’art. 13 della legge n. 91/1992, dove si legge al comma c: “Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito, o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica”.
Qual è la procedura ex art. 13 (legge n. 91/1992)?
Per avviare la procedura, è fondamentale che il/la richiedente abbia precedentemente provveduto alla registrazione in Italia dell’avvenuta perdita della cittadinanza per naturalizzazione. Dovrà, pertanto, verificare presso il nostro Consolato Generale che l’attestato di naturalizzazione, redatto sulla base del certificato di cittadinanza canadese, risulti debitamente trasmesso al Comune italiano, di nascita o di ultima residenza. In caso contrario, il/la richiedente dovrà presentarci, per la trasmissione al Comune in Italia, il “Certificate of Canadian Citizenship” rilasciato dalle competenti autorità locali. Fino a quando il Comune non riceverà prova dell’avvenuta naturalizzazione canadese, il/la richiedente non potrà procedere al riacquisto della cittadinanza.
Compiuto questo passaggio, l’ex cittadino/a residente all’estero potrà presentare al Consolato Generale apposita “dichiarazione di riacquisto” e avrà un anno di tempo per rientrare in Italia e fissare la propria residenza presso un Comune italiano. La stessa dichiarazione potrà essere direttamente resa anche in tale Comune.
L’interessato/a dovrà poi richiedere il permesso di soggiorno in Italia utilizzando il kit per il riacquisto della cittadinanza disponibile negli uffici postali. Ultimato questo passaggio, dovrà registrare la residenza presso quel Comune. Non appena quest’ultimo avrà verificato la residenza all’indirizzo dichiarato (modalità e tempistica dipendono dal Comune), iscriverà la persona presso l’Anagrafe della Popolazione Residente (APR). Solo a quel punto, la procedura di riacquisto della cittadinanza potrà essere finalizzata dall’ente (Consolato Generale o Comune) dove la persona ha presentato la dichiarazione.
Con questa pillola si chiude l’approfondimento sul tema della cittadinanza.
Con molti cordiali saluti,
La vostra Console Generale,
Silvia Costantini