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15:26pm21 Novembre 2017 | mise à jour le: 21 Novembre 2017 à 15:26pmReading time: 3 minutes

La ripresa dell’alloggio e lo sfratto degli inquilini

"L’Angolo Legale", a cura dell’avv. Jonathan Éthier, LL.B., B.Mus., LL.M. Fisc.

Avv. Jonathan Éthier

Avere degli inquilini che abitano in un fabbricato residenziale può rivelarsi un ottimo modo per trarre profitto dell’investimento immobiliare. Talvolta alcuni proprietari preferiscono riprendere l’alloggio benché i loro locatari siano dei buoni pagatori. Sebbene i proprietari rimangano sempre i titolari del diritto di proprietà sulle loro case in affitto, costoro non possono, come dice la legge, sfrattare gli inquilini residenziali a loro piacimento.

Esistono, infatti, specifiche situazioni in cui è possibile riprendersi un alloggio in affitto o sfrattare le persone che vi risiedono. Vediamo qualche principio giuridico generale in questo campo.

Innanzitutto, il locatore, se ne è il proprietario, può riprendere un’abitazione per abitarci lui stesso. Potrà, altresì, in generale, riprendere l’alloggio per ospitare i suoi ascendenti o discendenti di primo grado (padre, madre, figli). Per quanto riguarda gli altri membri della famiglia (nipoti, cugini, nonni etc.), è necessario che il proprietario sia il loro principale sostegno per essere autorizzato a riprendere l’alloggio in affitto. Inoltre, il locatore può estromettere gli inquilini per suddividere l’abitazione, ingrandirla o per cambiarne l’assegnazione.

In linea generale, il proprietario dovrà fornire un avviso di sfratto agli affittuari almeno sei mesi prima della scadenza del contratto di affitto, se quest’ultimo è a durata determinata (es: un anno). Se il contratto è di meno di sei mesi, l’avviso dovrà essere inviato un mese prima dello sgombero.

Entro un mese dalla ricezione dell’avviso, l’inquilino è tenuto ad avvertire il locatore delle sue intenzioni. Il locatario può acconsentire ad andar via o può rivendicare il diritto di rimanere. Se non risponde all’avviso di sfratto, l’inquilino sarà reputato aver rifiutato lo sfratto.

A quel punto, il proprietario potrà riprendere l’alloggio ma soltanto con l’autorizzazione del tribunale. Va osservato che, come regola generale, il locatore deve pagare un’indennità di tre mesi di affitto all’inquilino mandato via e delle spese ragionevoli per il trasloco. L’inquilino, invece, che considera giustificato che il danno subito dall’espulsione debba avere un risarcimento più alto,  può rivolgersi alla corte per fissare l’ammontare. Occorre rilevare che un inquilino può riscuotere un risarcimento dei danni quando la ripresa o lo sfratto sono realizzati in malafede e ciò, nonostante abbia acconsentito o no inizialmente alla sua partenza.

Naturalmente, dovrebbe essere consultato un avvocato in ogni caso per effettuare scelte consapevoli.

 

Jonathan Éthier | LL.B., B.Mus., LL.M. Fisc.

 

Avocat fiscaliste | Tax expert lawyer

Ligne directe/Direct Line: (514) 842-8396

 

 

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