"L’Angolo Legale", dell’Avv. Jonathan Éthier
Giuseppina è finalmente riuscita a comprare la casa dei suoi sogni a Montréal dopo aver risparmiato per anni. Aveva fatto un’offerta ufficiale d’acquisto al costruttore, l’impresa “Marco inc.”, relativa ad una splendida dimora, offerta che è stata accettata. Che bello!
Dopo il trasloco, Giuseppina ha iniziato ad avere degli spaventosi mal di testa dopo ogni notte trascorsa nella sua nuova casa, oltre ad una tosse incessante. Preoccupata, ha chiesto aiuto ad uno specialista che le ha fornito una perizia. Il verdetto à arrivato come il peggiore degli incubi: la casa, nondimeno nuova, è invasa da muffe tossiche.
Che fare?
Ai sensi del codice civile, il compratore è tenuto a denunciare il vizio al venditore per iscritto, entro un termine ragionevole dalla scoperta. Quindi, nel nostro esempio, Giuseppina dovrebbe inviare al più presto una lettera raccomandata all’impresa “Marco inc”. per informarla della muffa. Va osservato che il compratore deve informare il venditore prima di effettuare qualsiasi riparazione.
Alla fine, le domande in giudizio potrebbero essere le seguenti: domanda di annullamento della vendita, oppure domanda di riduzione del prezzo di vendita.
Ma c’è di più, se il venditore conosceva il vizio o non poteva ignorarlo, sarà possibile per il compratore chiedere un risarcimento danni.
La garanzia della qualità si impone ad ogni venditore. Detto questo, sarà possibile per un costruttore escludere o limitare la sua responsabilità per contratto. Di solito, il prezzo di acquisto sarà più basso senza garanzia.
Se Giuseppina deve intraprendere un ricorso giudiziario contro il venditore, l’esistenza del vizio dovrà essere provata in corte. In generale, un vizio corrisponde ad un difetto o un problema che rende la casa inadatta all’uso a cui è destinata o che diminuisce la sua utilità. È il caso del nostro esempio. Occorre precisare che l’usura normale non costituisce, a rigor di termine, un vizio.
Inoltre, dinanzi al tribunale, deve essere fornita la prova che il vizio è grave (sufficientemente serio) e che era sconosciuto dal compratore al momento della vendita. Spetterà al venditore provare che aveva denunciato il vizio durante la vendita o che il compratore ne aveva conoscenza. Infine, nell’ambito di un ricorso giudiziario, si deve provare che il vizio è precedente alla vendita e non può essere apparente. Pertanto, il vizio deve essere proprio nascosto. Si raccomanda di consultare comunque un avvocato.
Jonathan Éthier | LL.B., B.Mus., LL.M. Fisc.
Avocat fiscaliste | Tax expert lawyer
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