Come posso ottenere la certificazione verde italiana, se sono stato/a vaccinato/a in Québec?

19:42 31 Agosto 2021

La certificazione verde o "green pass"

La Console Generale d’Italia risponde

Nell’approfondimento del 5 agosto scorso avevamo appurato che i vaccini ricevuti in Canada, se corrispondenti a quelli approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency – EMA), sono considerati validi ai fini dell’ingresso in Italia.

Avevamo anche asseverato che la prova di avvenuta vaccinazione canadese da almeno 14 giorni è considerata equipollente alla certificazione verde italiana, spesso definita, dai media, green pass. Poiché in Consolato Generale sono arrivati tanti quesiti a questo proposito, la mia Squadra suggerisce di affrontare questo argomento.

Come sappiamo, l’art. 3 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” ha previsto, da quasi un mese (a partire dal 6 agosto 2021), l’obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 per avere accesso a servizi e attività quali: teatri, musei, spettacoli, bar, ristoranti, piscine, ecc.

Tale certificazione viene rilasciata a tutti/e coloro che hanno completato il ciclo vaccinale in Italia, o all’interno dell’Unione Europea.

 

Cosa accade a chi è stato/a vaccinato/o in Québec o nelle altre quattro Province Atlantiche di questa circoscrizione?

La Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, sulle “Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19) ai cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero” spiega nel dettaglio le procedure che i/le connazionali – e i loro familiari conviventi – vaccinati/e all’estero con un vaccino approvato dall’EMA o ivi guariti/e devono seguire. In particolare, la Circolare prevede che il/la residente all’estero, che si trova sul territorio italiano, può ottenere il rilascio della certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o per guarigione, emessa dalla Piattaforma nazionale-DGC “recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province Autonome”.

 

Cosa accade se il/la cittadino/a italiano/a vaccinato/a o guarito/a all’estero non è in possesso della tessera sanitaria italiana?

La procedura può essere seguita anche se non si è in possesso di tessera sanitaria.

 

Quali sono i vaccini riconosciuti per l’emissione della certificazione verde COVID-19?

Al momento sono validi esclusivamente i seguenti vaccini approvati dall’EMA e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA):

– Comirnaty (PfizerBioNtech);

– Spikevax (Moderna);

– Vaxzevria (AstraZeneca);

– COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen-Johnson & Johnson).

 

A chi occorre rivolgersi per richiedere la certificazione verde COVID-19?

All’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza territoriale in Italia, ossia quella del Comune in cui si è iscritti/e all’Anagrafe Italiani/e Residenti all’Estero (AIRE), analogamente a quanto fanno i/le concittadini/e che risiedono in Italia a seconda del Comune nella cui Anagrafe della Popolazione Residente (APR) sono iscritti/e.

 

Quali documenti è necessario fornire alla ASL?

La documentazione da presentare include: 1) il proprio documento di riconoscimento; 2) il proprio codice fiscale, se posseduto; 3) il certificato vaccinale rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera.

Quali elementi devono essere indicati sulla certificazione di vaccinazione affinché sia accettata dalla ASL?

La certificazione di vaccinazione deve riportare i seguenti elementi:

– dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);

– dati relativi al/i vaccino/i (denominazione e lotto);

– data/e di somministrazione del/i vaccino/i;

– dati identificativi del soggetto che rilascia il certificato (Stato, Autorità Sanitaria).

 

È possibile, per i/le connazionali guariti/e dal COVID-19, richiedere il rilascio della certificazione verde?

Il rilascio della certificazione verde COVID-19 può essere richiesto anche per guarigione. In questo caso andrà presentato alla ASL il certificato di guarigione rilasciato dall’Autorità sanitaria locale, ad esempio quella quebecchese, che riporti almeno i seguenti contenuti:

– dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);

– informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone molecolare positivo);

– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

 

In quale lingua è accettata, in Italia, la certificazione di vaccinazione o di guarigione emessa dall’autorità sanitaria locale estera?

La certificazione emessa in formato cartaceo e/o digitale dovrà essere redatta almeno in lingua inglese. Nel caso in cui sia presentata in altra lingua, andrà accompagnata da una traduzione giurata.

Vi aspetto, insieme alla mia Squadra, al prossimo approfondimento.

 

La vostra Console Generale,

Silvia Costantini

 

 

Articles Similaires

Exit mobile version